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CNCP

Dal sito del CNCP:

Validità europea del titolo

Il Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti, fondato nel maggio 2002, si propone di sviluppare la professione del Counsellor promuovendone la qualità, in campo nazionale ed internazionale, non solo attraverso studi e ricerche sul Counselling, ma anche attraverso la collaborazione e lo scambio con associazioni nazionali ed internazionali, che abbiano analoghe finalità e che intendano creare Associazioni sovranazionali in accordo con le direttive CEE.

A questo scopo è finalizzato l'accreditamento dei programmi delle Scuole e degli Istituti che intendono offrire ai propri allievi una adeguata formazione al Counselling.

Il CNCP intende qualificare la professione del Counsellor e si propone di farlo utilizzando il necessario rigore metodologico cui deve attenersi qualunque operatore psico-sociale e sanitario impegnato nella relazione di aiuto.

Il CNCP intende, inoltre, profondere il proprio impegno non solo nel promuovere la formazione permanente dei propri soci sia attraverso l'organizzazione di attività inerenti gli scopi dell'Associazione sia attraverso il sostegno a scambi culturali e a programmi di formazione permanente in Italia e all'estero (definendo gli standard di formazione per l'esercizio della professione di Counsellor, in conformità agli standard europei); ma anche nel diffondere la conoscenza di riviste, testi, trattati, monografie e pubblicazioni sul tema, nonché nel realizzare pubblicazioni finalizzate alla diffusione e valorizzazione della professione ed, infine, nell'organizzare e patrocinare seminari, conferenze e convegni per approfondire lo studio e diffondere la pratica del Counselling.

Spendibilità professionale

1.Inquadramento professionale della figura di counsellor

La legge 14 gennaio 2013, n. 4 recante “Disposizioni in materia di professioni non organizzate” riconosce alle associazioni riconosciute, e solo ad esse, il ruolo di garanzia dell'utenza, tra cui la qualificazione professionale. Ll'attestazione rilasciata dall'associazione è un modello di garanzia in divenire, infatti oltre a verificare l'aggiornamento, le competenze, le modalità di comunicazione e di esercizio della professione mantiene un legame stretto di garanzia dell'utenza perché essendo valida solo se mantenuta l'iscrizione all'associazione, costringe il professionista a sottoporsi a standard qualitativi e di qualificazione professionale continui, a norme deontologiche, a strumenti di trasparenza e di correttezza, a strumenti di supporto all'informazione  dell'utente/cliente, a garanzie in caso di trasgressioni e scorrettezze verso altri colleghi e verso l'utente stesso.


Coloro che hanno conseguito il Diploma di Counsellor  e intendono aprire la partita IVA per l'esercizio della libera professione possono farlo facendo riferimento al codice di classificazione dell'attività professionale: lettera N Sanità e assistenza sociale; numero 85.14.2 con inserimento della dicitura "Attività professionale svolta da counselor". La dicitura da utilizzare nelle fatture è: Prestazione professionale di counselling o intervento di counselling disciplinata ai sensi della L. 4/2013.
Non è possibile, pertanto, emettere una fattura esente IVA.
Dal punto di vista previdenziale il counsellor si iscrive alla cd. "gestione separata" inps che dal 2006 "costa" il 18,2% del reddito netto professionale (se non pensionati e in assenza di altre previdenze obbligatorie), con possibilita' (non obbligo) di addebitare al cliente il 4% dell'onorario di Partenza (lordo).

Durata del corso

I livelli di competenza professionale per la qualifica di Counsellor sono autonomi l'uno dall'altro ai fini dell'esercizio della professione, ma propedeutici l'uno all'altro ai fini della formazione.

A) Qualifica di Counsellor: 

  • per l'ammissione: titolo di studio corrispondente almeno alla licenza di scuola superiore;
  • attività formative con le seguenti caratteristiche:
  • almeno 450 ore da espletare in non meno di due anni e comprensive di tirocinio alla fine del percorso;
  • tra gli insegnamenti impartiti devono essere presenti "elementi di etica e deontologia professionale" e "fondamenti di psicologia";
  • il Corso deve fare riferimento ad un modello di Counselling riconosciuto dalla cultura nazionale o internazionale;
  • al termine del Corso deve essere prevista la verifica (prova pratica e tesina).

 

B) Qualifica di Counsellor professionista:

  • per l'ammissione: qualifica di Counsellor (450 ore);
  • attività formative, comprensive di tirocinio e supervisione, per un totale di almeno 450 ore da espletare in non meno di un anno.

Totale A + B = 3 anni.

C)  Qualifica di Counsellor professionista avanzato:

  • per l'ammissione: qualifica di Counsellor professionista (900 ore);
  • attività formative per un totale di almeno 850 ore costituite in prevalenza da tirocini e attività supervisionata. 
 
ASSOCIAZIONE CNCP
Coordinamento Nazionale Counsellor Professionisti
REGOLAMENTO del CNCP
ALLEGATO B
Allegato B sez. 1) Centri di Formazione e singoli Soci
 
I Direttori delle scuole di formazione afferenti al CNCP ed i soci del CNCP sono tenuti ad inserire e
sottoscrivere, sia nella documentazione ufficiale che nei contratti formativi, nonché in tutto il
materiale promozionale ed informativo dei corsi (inclusi siti web e altri spazi internet) e tutte le volte che vengano menzionati i termini “counselling” e “corsi di counselling”, le seguenti specifiche:
1) Il Counselling non è psicoterapia
2) Il Counselling non è un intervento di cura
3) Il Counselling è una “relazione d’aiuto”, professione disciplinata dalla legge 14 gennaio 2013 n. 4
4) Un ciclo di Counselling si struttura in un numero limitato di incontri (max 10 incontri); tra un
ciclo di Counselling e quello (eventuale) successivo va previsto un intervallo di tempo di almeno
100 giorni
5) Il professionista è tenuto a redigere con il cliente il contratto (in forma scritta) di consenso
informato sulla tipologia del servizio erogato e sulla privacy basato su un modello standard fornito dall’Associazione CNCP, all’interno del quale devono essere richiamati e specificati i criteri metodologici relativi a:
a) L’analisi della domanda
b) La scelta dell’intervento di elezione
c) Gli adempimenti obbligatori (in base a quanto previsto dalla legge sulla privacy)
d) La Carta dei Diritti degli Utenti (da allegare al contratto e che sarà pubblicata sul sito
dell’Associazione CNCP
 
Allegato B sez. 2) Centri di Formazione
L’accesso ai corsi di Counselling dei Centri di formazione, i cui programmi sono stati accreditati
dall’Associazione CNCP, è limitato a coloro che avendo un età non inferiore ad anni 22, abbiano
conseguito almeno il diploma di scuola media superiore.
La domanda di ammissione dovrà essere corredata della certificazione del titolo di studio conseguito e da un curriculum formativo e professionale, dal quale si evinca una conoscenza del mondo delle relazioni d’aiuto e relativa a comprovate esperienze.
Quest’ultimo requisito non è richiesto quale conditio sine qua non ai fini dell’iscrizione, fermo restando che l’allievo sarà tenuto ad espletare, già nel corso del primo anno di formazione, un’attività esperienziale integrativa all’uopo documentata. Infine i candidati dovranno sostenere un colloquio di selezione.
A tutte le Scuole/Enti accreditati al CNCP, che erogano anche corsi di specializzazione di psicoterapia (legge 56/89 art. 3) è fatto divieto di utilizzare la dizione “SCUOLA RICONOSCIUTA DAL MIUR “(ai sensi della legge 56/89) in tutto il materiale divulgativo ( cartaceo e web) riguardante i corsi di counselling.
In tal caso è consigliabile sostituire la suddetta dizione con “ Scuola /Ente accreditato al CNCP ai sensi della legge 4 del 14 gennaio 2013”.
L’Allegato B , sez. 1 e 2 deve essere pubblicato sui siti web e nei contratti di formazione di tutte le strutture aderenti al CNCP, che potranno utilizzare dizioni ridotte nelle forme di comunicazione al pubblico non specialistiche, sempre citando il presente allegato del Regolamento.
La non ottemperanza del rispetto di questi requisiti sarà segnalato alla commissione di etica e deontologia professionale del CNCP
Ultima revisione 11 febbraio 2013

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